1. L'ente istituisce apposito nucleo operativo da preporre: a) alla valutazione e al controllo strategico al fine di verificare l'adeguatezza delle scelte amministrative e gestionali adottate per l'attuazione degli obiettivi programmati, pianificati o comunque definiti nonché al fine di accertare la congruenza tra gli obiettivi predefiniti e i risultati conseguiti, e di identificare, in tal sede, eventuali fattori ostativi, rimedi e responsabilità, sia nel corso dell'esercizio finanziario, sia a conclusione dello stesso; b) alla valutazione dell'attività dei dirigenti al fine di verificare, in conformità al disposto del precedente art. 65, 2° comma, e nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, la regolarità e la congruità delle attività esplicate dai dirigenti stessi per il conseguimento degli obiettivi gestionali loro assegnati assieme alle necessarie risorse finanziarie umane e strumentali.2. La disciplina organizzativa e funzionale del nucleo di valutazione e di controllo previsto dal precedente comma può essere compresa nel regolamento degli uffici e dei servizi del Comune o può formare oggetto di separato regolamento di tipo organizzativo. |