1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui al 3° comma del precedente articolo, il difensore civico può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 2. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati così come può richiedere, a chi di dovere, la convocazione di apposita conferenza di servizio. 3. Acquisite tutte le informazioni utili, il difensore civico rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, le carenze e gli abusi riscontrati. 4. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione; se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore quest'ultimo può chiedere il riesame della decisione, qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. 5. Tutti i dirigenti e i responsabili dei servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico. |