1. A garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, nonché a tutela dei cittadini-utenti è istituito l'ufficio del difensore civico, cui spetta l'accertamento e la segnalazione ai competenti organi dell'ente, al segretario generale, al direttore generale, ai dirigenti e ai funzionari responsabili dei servizi, a seconda delle specifiche competenze, degli inadempimenti e dei ritardi nella definizione di pratiche e procedure d'ufficio d'interesse dei cittadini. 2. Il difensore civico accerta e segnala le evenienze negative previste dal precedente comma a seguito di richieste o di rimostranze degli utenti o di propria iniziativa, qualora abbia motivo di ritenere che le esigenze dei cittadini non vengano soddisfatte in maniera confacente a causa di carenze organizzative e funzionali degli uffici e dei servizi del Comune, ovviabili dall'Amministrazione con appropriati interventi. 3. Il difensore civico, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di ampia autonomia organizzativa ed operativa ed è legittimato ad accedere agli atti e ai documenti d'ufficio, ad interpellare gli amministratori e i dipendenti del Comune, nonché ad operare le sollecitazioni e le segnalazioni di sua competenza nel rispetto delle ragioni delle sue funzioni, dell'ordinamento giuridico in vigore, del segreto d'ufficio e delle norme in materia di tutela della riservatezza rispetto al trattamento dei dati personali. |