1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. 3. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di: a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge; b) esercitare funzioni ispettive, presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno; c) intervenire nella discussione, presentare emendamenti alle proposte di delibere poste in discussione e votare su ciascuno oggetto all'ordine del giorno. 4. Le iniziative e gli emendamenti che comportino oneri finanziari devono prevedere la copertura di bilancio. Il segretario comunale cura che le proposte siano sottoposte al consiglio corredate dai pareri previsti dalla legge. 5. I consiglieri hanno facoltà di attivare l'organo di controllo regionale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge. 6. Ogni consigliere ha diritto di ottenere, rivolgendosi al dirigente del servizio o al responsabile del procedimento, ovvero al rappresentante presso enti, società, consorzi di cui il Comune partecipa tutte le informazioni, le notizie e la consultazione dei documenti in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. Il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 7. Ogni consigliere è tenuto a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale al momento dell'elezione e durante lo svolgimento del mandato, mediante deposizione presso l'ente di dichiarazioni annuali concernente i redditi, i diritti reali su beni immobili e su beni mobili, iscritti nei pubblici registri, le azioni di società, e le quote di partecipazione a società, l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società. 8. Ogni consigliere è tenuto a dichiarare la propria appartenenza ad associazioni con vincolo di segretezza e/o di promessa siano esse laiche e/o religiose. 9. Annualmente saranno pubblicati i dati relativi alle presenze dei consiglieri alle sedute consiliari, singole e ripartite per gruppi consiliari. 10. Con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei consiglieri è adottato il codice di comportamento dei consiglieri e degli assessori. 11. Il consiglio, nella sua prima adunanza, su indicazione delle forze politiche rappresentate, prende atto delle persone aventi funzione di capo gruppo, ai quali effettuare le comunicazioni previste dal vigente ordinamento. Nelle more della designazione le comunicazioni sono effettuate al consigliere più anziano d'età. 12. Il consigliere decade dalla carica nel caso in cui non partecipi senza giustificazioni, tempestivamente presentate alla presidenza del consiglio, a quattro sedute consecutive del consiglio. La decadenza opera solo a seguito di contestazione formale delle assenze ed è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della legge regionale n. 10/91, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguato conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. |