1. Il consiglio comunale delibera nelle materie che la legge riserva alla sua competenza ed indirizza l'azione politico-amministrativa del Comune con atti che impegnano la responsabilità degli organi e dei dirigenti cui sono rivolti. In particolare delibera i seguenti atti fondamentali: a) lo statuto dell'ente e quelli delle aziende speciali ed i regolamenti; b) il bilancio preventivo, i suoi allegati, le variazioni e gli assestamenti; c) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione di obbligazioni; d) il conto consuntivo ed i suoi allegati; e) le convenzioni con altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative; f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi me diante convenzione; g) i piani territoriali e urbanistici, limitatamente alla adozione dei piani e delle relative varianti, nonché alla approvazione delle direttive generali e degli schemi di massima di cui all'art. 3, comma 7, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie.2. Il consiglio è dotato di propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento, nei limiti consentiti dalla legge. 3. Il consiglio può richiedere ai rappresentanti nominati o designati presso enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito del Comune ovvero da essa dipendenti o controllati, o nei quali comunque abbia una partecipazione o altro interesse - ogni volta venga richiesto da un consigliere comunale nell'ambito della commissione competente ed almeno una volta l'anno - idonee relazioni sull'attività degli stessi. |