1. Almeno cinquanta cittadini o due associazioni iscritte all'albo comunale possono presentare una petizione al consiglio comunale per sollecitare l'intervento in questioni di interesse generale o chiedere adeguati provvedimenti amministrativi. 2. Il regolamento determina le procedure di presentazione, i tempi e le forme di pubblicità delle petizioni. 3. Il regolamento stabilisce, inoltre, i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro quarantacinque giorni dalla presentazione. 4. Qualora il consiglio comunale non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata. 5. Le petizioni devono essere esaminate in apposita seduta consiliare, da tenersi almeno ogni tre mesi. 6. In caso di inosservanza del predetto termine, ciascun consigliere può chiedere l'inserimento della petizione nell'ordine del giorno della successiva seduta del consiglio. |