1. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione nella erogazione dei servizi, privilegiando iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile. 2. La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali dell'ente deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni esterne. 3. Il Comune attiva progetti ed iniziative finalizzate che coinvolgono organizzazioni del volontariato, promuove la formazione e l'aggiornamento, incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato, istituisce specifico centro di servizio (eventualmente autogestito dalle stesse organizzazioni con un minimo di risorse strumentali messe a disposizione dall'amministrazione comunale) a disposizione delle organizzazioni. 4. E' garantito, nel rispetto delle leggi, l'apporto di volontari in forma individuale ed associata a finalità istituzionali dell'ente, previo accertamento delle capacità operative ed adeguata formazione. 5. Il consiglio comunale approva annualmente un rapporto organico sull'apporto del volontariato allo svolgimento dell'attività dell'ente, contenente l'indicazione dei rapporti convenzionati, delle iniziative di collaborazione, degli indirizzi programmatici, dei dati quantitativi sul coinvolgimento dei volontari e dell'utenza. Detto rapporto approvato dal consiglio viene pubblicato nel bollettino ufficiale del Comune. 6. E' consentito alle organizzazioni di volontariato di stipulare convenzioni con il Comune nel rispetto dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94, nonché acquisire e/o utilizzare beni mobili di proprietà comunale, così come previsto dall'art. 18, legge regionale n. 22/94. |