1. Il Comune valorizza e sostiene, secondo le modalità stabilite dagli appositi regolamenti, le libere forme di associazione e di cooperazione dei cittadini e degli stranieri attraverso: a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione; b) la consultazione riguardo alla formazione degli atti generali.2. Per i fini del precedente comma, la giunta istituisce un apposito albo, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le associazioni che operano sul territorio del Comune e ne abbiano fatto istanza, depositando il proprio statuto. 3. Il Comune concorre a costituire le condizioni per ottimizzare l'impegno delle associazioni e ne favorisce la partecipazione all'amministrazione locale. Il regolamento sulle libere associazioni, redatto dal consiglio comunale, disciplina la tempestiva informazione sulle materie di specifico interesse, la concessione di patrocinio, i criteri per l'assegnazione dei contributi economici e mezzi strumentali, le procedure per l'assegnazione di sedi e spazi pubblici. 4. Ogni anno è pubblicato sul bollettino ufficiale del Comune l'elenco delle libere associazioni e delle organizzazioni del volontariato che hanno ottenuto contributi economici, agevolazioni o usufruiscono di beni del Comune, nonché di quelle che ne hanno fatto richiesta. 5. Qualora le iniziative e le attività realizzate da tali associazioni ed organismi di volontariato si caratterizzino per continuità e livello qualitativo il Comune può instaurare con esse specifiche convenzioni di durata massima triennale. Il regolamento specifica i profili generali delle convenzioni, le modalità di verifica del livello qualitativo, la possibilità di recesso. |