1. La giunta municipale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari a 6 nominati dal sindaco secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale. 3. Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco. 4. Non possono far parte della giunta persone che siano coniugi, parenti o affini fino al secondo grado del sindaco o di altro componente della giunta stessa. 5. In presenza del segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali. 6. Gli assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal sindaco. 7. Gli assessori non possono essere nominati dal sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del Comune, né essere nominati od eletti componenti di organi consultivi del Comune. |