Comuni Italiani Art. 25 Bis - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Campobello di Mazara (Provincia di Trapani - Sicilia). La carta fondamentale dei cittadini campobellesi

Statuto Comune di Campobello di Mazara

Titolo II - Organizzazione Istituzionale
Art. 25 Bis - Mozione di Sfiducia
1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65% dei consiglieri comunali assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed č posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione č approvata ne consegue la cessazione dalla carica del sindaco e della giunta comunale e si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche siciali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, cosė come previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 35/97, cosė come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 25/2000.

 
Altri Articoli:
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