1 - Su richiesta di un ventesimo degli elettori, il Comune indice referendum propositivi o abrogativi che abbiano per oggetto atti amministrativi locali, in materia di esclusiva competenza comunale. Detti referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. 2 - Sono escluse dal referendum le seguenti materie: - revisione dello Statuto e dei regolamenti approvati dal Consiglio comunale; - tributi, bilancio e mutui; - strumenti urbanistici; - espropriazione per pubblica utilità; - designazioni e nomine; - attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali. 3 - I quesiti da sottoporre agli elettori devono essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 4 - La loro ammissibilità è dichiarata da un "Comitato di garanti" costituito dal Difensore civico, dal Segretario generale del Comune, da un docente di diritto pubblico designato dal Senato accademico dell'Università della Calabria e dal Presidente del Tribunale di Cosenza. 5 - Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto e abbiano riportato la maggioranza dei voti validi. 6 - Il Comune, previa intesa con i comuni contermini, può prevedere lo svolgimento di referendum a carattere intercomunale. 7 - Non si procede alla consultazione referendaria ove il Consiglio comunale recepisca con propria deliberazione il quesito referendario. 8 - Il regolamento stabilisce modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme di accettazione delle richieste di cui al comma precedente, i termini di indizione, lo svolgimento delle operazioni e la proclamazione dei risultati. 9 - Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa. 10 - Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri. 11 - Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa. |