1 - Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dal Comune o dagli enti, aziende, istituzioni comunali nonché dei soggetti anche privati che gestiscono servizi pubblici e di ottenerne le relative copie, senza particolari formalità secondo le modalità stabilite dal regolamento. 2 - Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione, nonché quelli che per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco siano sottratti all'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto. 3 - In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare richiesta al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere altresì a dar corso alle procedure disciplinari volte all'accertamento di eventuali responsabilità dell'impiegato o del funzionario che abbia apposto diniego. 4 - Salvo pagamento dei soli costi di riproduzione, l'estrazione di copie da parte dei cittadini avviene a titolo gratuito e non costituisce titolo valido se non in regola con la vigente legislazione in materia di bollo. 5 - Il Comune istituisce uno sportello del cittadino il quale, collegato con la banca dati, realizzata con i necessari ausili di strumenti informatici, sia in grado di fornire precise puntuali risposte alle domande relative a tutte le attività comunali. |