Comuni Italiani Art. 58 - Nomina e Remunerazione degli Amministratori. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo V - Pubblici Servizi
Art. 58 - Nomina e Remunerazione degli Amministratori
1 - Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da cinque membri nominati dal Sindaco tra soggetti di comprovata esperienza sulla base di elenchi, di nominativi indicati dai gruppi consiliari, associazioni delle categorie interessate all'attività svolta dall'Istituzione, da organizzazioni di utenti del servizio e da Enti od organismi operanti sul territorio comunale per analoghe attività.

2 - Il C.d.A. resta in carica per quattro anni o comunque per un periodo corrispondente a quello di durata del Consiglio comunale ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.

3 - La loro remunerazione è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina e non può superare nel massimo il 50% dell'indennità di carica del Sindaco.

4 - Le competenze e il funzionamento degli organi dell'Istituzione, e le competenze del direttore, sono fissate dal Regolamento comunale che dovrà disciplinare anche l'organizzazione interna, e l'esercizio dei poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e di verifica dei risultati di gestione.

 
Altri Articoli:
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Art. 57 - Finanziamento ed Amministratori
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