Comuni Italiani Art. 57 - Finanziamento ed Amministratori. Statuto Comunale di Cosenza (Provincia di Cosenza - Calabria). La carta fondamentale dei cittadini cosentini

Statuto Comune di Cosenza

Titolo V - Pubblici Servizi
Art. 57 - Finanziamento ed Amministratori
1 - L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Aziende, Istituzioni e Società per Azioni, così come ad Enti, Consorzi o Associazioni è decisa con deliberazione del Consiglio comunale. Nella stessa vengono altresì indicati le finalità, i mezzi di finanziamento ed i modi necessari affinché la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi prefissati ed in base a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2 - La nomina degli amministratori avviene, con ordinanza del Sindaco, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio comunale tra i soggetti rispettivamente indicati dagli artt. 58 per l'Istituzione, 59 per l'Azienda Speciale e 60 per la Società a partecipazione comunale del presente Statuto.

3 - Gli amministratori nominati dal Sindaco debbono essere esterni all'Amministrazione, possedere i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale.

4 - In caso di violazione di legge, Statuto o regolamento, o per altri giustificati motivi, il Sindaco, con provvedimento motivato, revoca singoli amministratori o l'intero consiglio d'amministrazione.

 
Altri Articoli:
Art. 58 - Nomina e Remunerazione degli Amministratori
Art. 56 - Forme di Gestione dei Servizi Pubblici
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