1. Il Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal relativo regolamento. 2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto-cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. 3. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed Aziende dipendenti, nonché dei concessionari di pubblici servizi. 4. Esso si esercita concretamente mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché del diritto di ricerca e di visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo. 5. Il Comune assicura, altresì, col relativo pagamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente. |