Art. 81 - L'Azione Popolare. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo III - La Partecipazione Popolare Capo V - L'Azione Popolare
Art. 81 - L'Azione Popolare
1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è sempre tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente entro i termini di legge.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno promosso l'azione.
4. Nell'ipotesi in cui la Giunta non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere direttamente l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio deliberativo motivato.
5. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione e il ricorso.