1. Il Comune nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate. 2. Assicura, in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, ai disabili, ed agli indigenti. 3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attivitą sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. 4. Concorre ad assicurare, con l'Azienda sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed interesse della comunitą locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei limiti di competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati. 5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione e alla Provincia, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico, psichico, relazionale ed ambientale della popolazione del Comune. 6. Attua, secondo le modalitą previste dalle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio e, in particolare, l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 7. Favorisce i collegamenti con le comunitą di emigrati residenti all'estero. 8. Tutela e valorizza, per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale ed ambientale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati. |