Art. 6 - Funzioni. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo I - Principi Generali e Programmatici
Art. 6 - Funzioni
1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto di utilizzazione del territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali, enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, di cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.
3. Il Comune esercita, altresė, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da esse attribuite o delegate.