Art. 44 - Revoca degli Assessori. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo III - La Giunta Comunale
Art. 44 - Revoca degli Assessori
1. Il Sindaco può, in ogni momento e con atto motivato, revocare uno o più Assessori, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione e dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la revoca.
2. Per la sostituzione dell'Assessore revocato si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, dello Statuto.