Comuni Italiani Art. 43 - Dimissioni degli Assessori. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 43 - Dimissioni degli Assessori
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo generale del Comune.

2. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore e degli Assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.

3. Per la sostituzione degli Assessori dimissionari si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, del presente Statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 44 - Revoca degli Assessori
Art. 42 - Durata in Carica
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