Art. 43 - Dimissioni degli Assessori. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale Capo III - La Giunta Comunale
Art. 43 - Dimissioni degli Assessori
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco ed acquisite al protocollo generale del Comune.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione dell'Assessore e degli Assessori dimissionari entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dopo la nomina.
3. Per la sostituzione degli Assessori dimissionari si osservano le disposizioni di cui all'art. 39, secondo comma, del presente Statuto.