1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. 2. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore della rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina ad Assessore ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista. 3. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e dipendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati. 4. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. 5. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore. 6. Chi si è dimesso o viene revocato dalla carica di Assessore non può essere nuovamente nominato Assessore nel corso dello stesso mandato amministrativo. |