Comuni Italiani Art. 39 - Nomina degli Assessori. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo III - La Giunta Comunale
Art. 39 - Nomina degli Assessori
1. Il Sindaco nomina con proprio atto gli Assessori, conferendo ad uno di essi le attribuzioni di Vice Sindaco, secondo le modalità previste per legge.

2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, avendo cura di tenere in considerazione l'opportunità della presenza dei due sessi.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina degli Assessori nella prima seduta successiva all'elezione del Consiglio, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che devono essere discussi ed approvati dal Consiglio stesso con apposito documento.

4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e possono relazionare sui provvedimenti da loro proposti esprimendo voto consultivo.

 
Altri Articoli:
Art. 40 - Ineleggibilità ed Incompatibilità alla Carica di Sindaco e di Assessore
Art. 38 - Composizione della Giunta
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