1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico- amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti per le attività: a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune; b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi. 3. E' istituito, con inizio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore dello Statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire i risultati più elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. 4. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Presidente del Consiglio, alla Commissione consiliare competente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori dei conti, dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati. 5. Nella funzione di controllo e di indirizzo, il Consiglio comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, che si manifesta con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento di contabilità. |