Comuni Italiani Art. 22 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo II - L'Ordinamento Istituzionale
Capo II - I Consiglieri Comunali
Art. 22 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce la programmazione generale dell'Ente e ne adotta gli atti fondamentali, con particolare riguardo:
a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti di decentramento, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che definiscono i piani di investimento;
d) agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente e alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
e) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
f) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto i risultati da conseguire, determina i tempi necessari allo scopo ed individua, nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente, il soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi fissati.

3. Il Consiglio può stabilire i criteri-guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'organizzazione.

4. Il Consiglio può esprimere direttive alla Giunta perché adotti provvedimenti ritenuti necessari dai Revisori dei conti per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati negli Enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può prendere iniziative, adottare risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per esprimere sensibilità ed orientamenti presenti in città su temi ed avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale ed internazionale.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Funzioni di Controllo Politico-Amministrativo
Art. 21 - Ruolo e Competenze Generali
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