Art. 126 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo VIII - Finanza e Contabilitā
Art. 126 - Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti
1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, che č riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed č suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzare l'attuazione. 3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrā data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma č soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalitā di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.