1. La programmazione dell'attivitā del Comune č correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisite per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la revisione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La relazione degli atti predetti č effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi. 2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta, la quale esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione, la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi. 3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione dei Consigli circoscrizionali che esprimono su di essi il loro parere con le modalitā e nei tempi stabiliti dal regolamento. 4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli enti prescritti dalla legge, č deliberato dal Consiglio comunale, entro il termine fissato dalla legge, osservando i principi dell'universalitā, dell'integritā e del pareggio economico e finanziario. 5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. |