Art. 117 - I Servizi Pubblici Comunali. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini
Statuto Comune di Brindisi
Titolo VII - Servizi Pubblici
Art. 117 - I Servizi Pubblici Comunali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società di capitali.
4. La gestione dei servizi pubblici è uniformata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la più adeguata realizzazione delle esigenze dei cittadini.