1. Il dipendente comunale con qualifica non dirigenziale e con rapporto di lavoro a tempo parziale o che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, può esercitare altra attività lavorativa autonoma o subordinata. 2. L'Amministrazione comunale può negare, entro 60 giorni dalla richiesta, la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto d'interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente. 3. L'Amministrazione comunale, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. 4. La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non può comunque essere concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con una Amministrazione pubblica. 5. Il dipendente comunale con rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all'Amministrazione comunale l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. 6. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, al personale comunale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo. 7. Il Sindaco, comunque, può autorizzare il personale dipendente a svolgere incarichi ad esso conferiti da pubbliche amministrazioni o organismi da esse dipendenti o ai quali esse partecipano, quali, ad esempio, commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, ecc., sempreché non vi sia conflitto di interessi con il Comune e compatibilmente con le esigenze di servizio. La richiesta di autorizzazione inoltrata, a tale scopo, dal dipendente si intende accolta ove, entro trenta giorni dalla presentazione, non venga adottato un motivato provvedimento di diniego. |