Comuni Italiani Art. 105 - Rapporti con lo Stato. Statuto Comunale di Brindisi (Provincia di Brindisi - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini brindisini

Statuto Comune di Brindisi

Titolo V - Collaborazione e Rapporti con Stato, Regione e Provincia
Art. 105 - Rapporti con lo Stato
1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuitigli dalla legge, nelle forme pių idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3. Il Comune esercita, altresė, le funzioni delegate dallo Stato, che deve assicurare la copertura dei relativi oneri.

 
Altri Articoli:
Art. 106 - Rapporti e Collaborazione con la Regione
Art. 104 - Accordi di Programma
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