1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza del Comune sull'opera, sugli interventi e sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivitā e per determinare tempi, modalitā, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilitā di definire l'accordo di programma. 3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale č espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Nel caso in cui l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunitā alle opere, interventi e programmi da realizzare. 6. Si applicano, per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge. |