Comuni Italiani Art. 65 - I Requisiti. Statuto Comunale di Taranto (Provincia di Taranto - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini tarantini

Statuto Comune di Taranto

Titolo III - Collaborazione, Partecipazione,Accesso e Informazione
Capo V - Il Difensore Civico
Art. 65 - I Requisiti
1) Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2) Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali;
c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune.

3) La carica di Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi pubblica funzione e con l'espletamento di qualunque tipo di lavoro dipendente.

 
Altri Articoli:
Art. 66 - La Durata in Carica, la Decadenza e la Revoca
Art. 64 - Istituzione e Prerogative del Difensore Civico
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