1) E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico. 2) Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza di 2/3 dei componenti. 3) Il Difensore Civico accerta, su richiesta degli interessati presso l'Amministrazione Comunale, gli enti e le aziende dipendenti, che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente emanati. 4) Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni. 5) I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico. 6) Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata. 7) Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. 8) Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità Giudiziaria. 9) Gli atti adottati dall'Amministrazione Comunale, in difformità dei suggerimenti e delle osservazioni del Difensore Civico, intervenuto nel relativo procedimento ammi-nistrativo devono essere specificatamente motivati. 10) Il Difensore Civico può chiedere il riesame e la modifica degli atti emanati dagli organi legittimati ove si riscontrino irregolarità o vizi procedurali al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela. 11) Con le medesime modalità e con gli stessi limiti, le competenze del Difensore Civico si esplicano anche nei confronti delle Circoscrizioni. |