La mozione di sfiducia è proposta con atto motivato e sottoscritto da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco. Essa viene messa in discussione non prima di dieci giomi e non oltre trenta giomi dalla sua presentazione presso la Segretaria Generale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. La mozione è approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Sindaco escluso, e produce lo scioglimento del Consiglio comunale. La legge disciplina le altre cause di scioglimento del Consiglio. |