Comuni Italiani Art. 19 - Sindaco. Statuto Comunale di Bari (Provincia di Bari - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini baresi

Statuto Comune di Bari

Titolo II - Organi del Comune Competenze
Art. 19 - Sindaco
Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le previsioni della legge, che ne disciplina anche lo status giuridico, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza o cessazione dalla carica. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione nei confronti del Consiglio e della intera comunità.

Le sue competenze sono stabilite dalla legge.

Il Sindaco in particolare:
a) ha la rappresentanza legale del Comune anche in giudizio;
b) esercita e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali delegate dalla legge al Comune;
c) nomina e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti per ogni mandato dal Consiglio Comunale, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società ed istituzioni, nel rispetto dell'art.6 comma 3 D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.
d) nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale;
e) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, affida gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in ragione di esigenze effettive e verificabili, nomina e revoca gli Assessori;
f) previa informazione al Consiglio Comunale, si attiva per la stipula di accordi di programma e riferisce semestralmente all'organo consiliare sullo stato di attuazione degli stessi;
g) sovraintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
h) coordina, vigila ed indirizza l'attività della Giunta e delle strutture esecutive e di gestione;
i) sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate, coordina gli orari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici, in armonia con le esigenze degli utenti. Elabora il piano regolatore dei tempi e degli orari di concerto con gli enti erogatori di servizi pubblici e con i responsabili territoriali delle Amministrazioni interessate coordinando e riorganizzando gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
j) promuove le procedure per la costituzione di unioni e consorzi con altri Comuni. Promuove la delimitazione dell'area metropolitana d'intesa con gli altri enti locali interessati e, unicamente al Presidente dell'Amministrazione Provinciale, avvia il processo di costituzione della città metropolitana;
k) nomina il Vice Sindaco, e gli Assessori e per particolari problematiche, temporalmente limitate, conferisce deleghe ai Consiglieri, comunicandole al Consiglio. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco nei casi e con le modalità previste dalla legge e dal Regolamento;
l) provvede ad informare la popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.

 
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