1. Nell'ambito delle facoltą concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe. 2. La potestą impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge. In particolare il Comune si impegna a rispettare: a) l'adozione di tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi ai principi di legge; b) il divieto di stabilire adempimenti che abbiano scadenze anteriori al 60° giorno dall'entrata in vigore della nuova disposizione; c) l'onere di assicurare la conoscibilitą degli atti attraverso la loro notifica al contribuente; d) il divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano gią in possesso dell'ente comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino; e) l'obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni; f) l'introduzione della compensazione e dell'interpello; in particolare, l'organo competente, individuato dal dirigente responsabile del tributo, risponde all'interpello entro 180 giorni dal ricevimento dello stesso; g) la non applicazione delle sanzioni per violazioni formali; h) l'estensione dei principi della legge a chiunque svolga attivitą di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali". 3. Il Comune applica i tributi tenendo conto della capacitą contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressivitą stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da agevolare le categorie pił deboli della popolazione. |