Comuni Italiani Art. 7 - Spese per la Campagna Elettorale. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 7 - Spese per la Campagna Elettorale
1. La carica di consigliere comunale e la carica di sindaco sono elettive.

2. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spese per la campagna elettorale cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi.

3. Il documento di cui al precedente comma deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.

4. Il rendiconto delle spese per la campagna elettorale deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

5. Con regolamento comunale vengono stabilite le norme che disciplinano le modalità di attuazione del disposto del presente articolo nonché le sanzioni per i casi di inosservanza.

 
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