1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta. 2. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 3. Gli amministratori comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, osservano un comportamento sempre improntato all'imparzialitą e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilitą loro proprie e quelle proprie dei dirigenti. 4. Gli amministratori comunali hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado. 5. I componenti della Giunta comunale titolari di delega sindacale in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivitą professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. |