1. Il referendum è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali. Il referendum, che può essere solo consultivo, deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto. 2. La richiesta di referendum deve essere avanzata da tre consigli circoscrizionali o per iniziativa del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti oppure da seimila cittadini residenti nel comune aventi la maggiore età. In quest'ultimo caso le firme dei sottoscrittori, debitamente autenticate a norma dell'art.14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, devono essere raccolte su un apposito modulo, il cui schema tipo viene rilasciato dal comune. Per ogni anno solare è consentito lo svolgimento di non più di cinque referendum da effettuarsi in un'unica tornata. 3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del comune. 4. Sull'ammissibilità del referendum decide una commissione tecnica secondo quanto previsto e disciplinato dal regolamento. Il referendum è comunque escluso nei casi in cui non sono ammesse istanze, petizioni e proposte. 5. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 6. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. 7. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. 8. Le norme dettagliate per l'attuazione dei referendum consultivi sono stabilite nell'apposito regolamento. |