Comuni Italiani Art. 37 - Controllo sulle Deliberazioni. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 37 - Controllo sulle Deliberazioni
1. Il controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo si esercita esclusivamente sulle deliberazioni del Consiglio comunale riguardanti lo statuto e le relative modifiche, i regolamenti di competenza consiliare, esclusi quelli attinenti alla autonomia organizzativa e contabile dello stesso Consiglio, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal Consiglio, il rendiconto della gestione nonché su ogni altra deliberazione che la Giunta comunale intenda di propria iniziativa sottoporre al Comitato regionale di controllo.

2. Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, e comunque non oltre 3 giorni dalla affissione medesima, le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio e ai capigruppo consiliari; l'elenco delle deliberazioni adottate ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale.

3. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, nel caso in cui un quarto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dalla affissione all'Albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.

4. Nei casi previsti dal precedente comma, la richiesta di controllo deve essere presentata alla Giunta che, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, la trasmette, unitamente ad eventuali propri chiarimenti, osservazioni o elementi integrativi di giudizio, al Difensore civico comunale. Questi, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Nel caso in cui non si ritenga di modificare l'atto, esso acquista efficacia se viene confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 38 - Circoscrizioni di Decentramento
Art. 36 - Esecutività delle Deliberazioni
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