1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimitą diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo alla adozione, il Comitato regionale di controllo non trasmetta al Comune un provvedimento motivato di annullamento ovvero non disponga, entro dieci giorni dalla ricezione della deliberazione, l'audizione di rappresentanti del Comune o la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. 2. Le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimitą diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. 3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio e della giunta possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. |