1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n. 16. 2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del vicesindaco, il sindaco è sostituito dall'assessore più anziano. 3. L'ordine secondo cui gli assessori sono indicati dal sindaco nella comunicazione della nomina dei componenti della giunta costituisce anzianità ad ogni effetto. |