1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco. 2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale; in tal caso si procede alla scioglimento del Consiglio con contestuale nomina del commissario. 3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta. |