1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'interno: a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico; b)quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause: 1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco; 2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo del Comune, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco; 3) quando non sia approvato nei termini il bilancio e siano state vanamente esperite le conseguenziali procedure di legge; 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio.2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. 3. (soppresso) |