1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio comunale per iscritto per il tramite del presidente dell'assemblea. 2. Le dimissioni, che devono essere assunte al protocollo del Comune immediatamente nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio procede alla relativa surrogazione entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio in base alle disposizioni previste dall'ordinamento delle autonomie locali. |