1. Le commissioni consiliari permanenti sono organismi interni del consiglio che se ne avvale per il migliore e più partecipato espletamento delle funzioni di competenza. 2. Il consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la costituzione di commissioni consiliari permanenti, determinandone la composizione numerica ed eleggendo nel proprio seno i componenti con criterio proporzionale. 3. Ai fini di indagine sull'attività dell'amministrazione nonché in relazione a particolari avvenimenti, il consiglio può, con le stesse modalità di cui al secondo comma, istituire al proprio interno commissioni speciali, stabilendone la competenza e la durata nel rispetto del regolamento consiliare. 3. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni temporanee con funzioni di garanzia e di controllo, attribuendo la presidenza delle stesse ad un consigliere appartenente ai gruppi consiliari di minoranza. 4. Il regolamento determina i compiti delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e delle sedute. 5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. |