1. Il consiglio comunale č presieduto dal presidente eletto dall'assemblea. 2. Qualora il presidente sia assente, la presidenza č assunta dal vicepresidente o, in caso di assenza di questi, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianitą determinata secondo i criteri di cui all'art.12, occupa il posto immediatamente successivo. 3. Al presidente del consiglio comunale, che dispone di un proprio ufficio, compete: a) la compilazione dell'ordine del giorno, sentiti i capigruppo consiliari; b) la convocazione del consiglio di propria iniziativa secondo le modalitą stabilite dal regolamento; c) la convocazione obbligatoria del consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ci sia richiesta di 1/5 dei consiglieri o del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste; d) la spedizione degli avvisi di convocazione; e) la presidenza e la direzione delle sedute consiliari. f) la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio; g) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo; h) il coordinamento dell'attivitą delle commissioni consiliari e degli altri organismi derivati dal consiglio; i) l'autorizzazione ai consiglieri a recarsi in missione. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto. |