Comuni Italiani Art. 14 - Presidenza del Consiglio. Statuto Comunale di Foggia (Provincia di Foggia - Puglia). La carta fondamentale dei cittadini foggiani

Statuto Comune di Foggia

Capo II - Organi del Comune
Art. 14 - Presidenza del Consiglio
1. Il consiglio comunale č presieduto dal presidente eletto dall'assemblea.

2. Qualora il presidente sia assente, la presidenza č assunta dal vicepresidente o, in caso di assenza di questi, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianitą determinata secondo i criteri di cui all'art.12, occupa il posto immediatamente successivo.

3. Al presidente del consiglio comunale, che dispone di un proprio ufficio, compete:
a) la compilazione dell'ordine del giorno, sentiti i capigruppo consiliari;
b) la convocazione del consiglio di propria iniziativa secondo le modalitą stabilite dal regolamento;
c) la convocazione obbligatoria del consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando ci sia richiesta di 1/5 dei consiglieri o del sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
d) la spedizione degli avvisi di convocazione;
e) la presidenza e la direzione delle sedute consiliari.
f) la preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
g) la convocazione e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
h) il coordinamento dell'attivitą delle commissioni consiliari e degli altri organismi derivati dal consiglio;
i) l'autorizzazione ai consiglieri a recarsi in missione.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Commissioni Consiliari
Art. 13 - Prima Seduta del Consiglio
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