1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo i principi di autonomia, di trasparenza ed efficienza e in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. 2. Il Comune, attraverso il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento della struttura, uniformandosi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di fissare in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai dirigenti e al Direttore generale, se nominato, spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, la funzione di gestione amministrativa secondo principi di professionalità e responsabilità. 3. La suddivisione organica delle funzioni in settori di attività singoli o accorpati, ferma l'esigenza di salvaguardare l'omogeneità delle attività stesse, costituisce l'obiettivo da perseguire per ricondurre ad unità l'indirizzo politico-istituzionale e l'attività dell'apparato burocratico, in funzione di una maggiore capacità sia di carattere programmatorio che gestionale, in modo da garantire le finalità e gli obiettivi delineati dalle leggi e dagli accordi collettivi nazionali in materia di organizzazione, e in modo da assicurare, altresì, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 97 della Costituzione. |