1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa. 2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione per quindici giorni all'Albo pretorio situato nella sede comunale, accessibile a tutti. 3. L'affissione viene curata dal responsabile del servizio amministrativo che si avvale di messo comunale e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione. 4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo comunale, all'interessato. 5. Il Comune deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della pubblicazione all'Albo pretorio e della notificazione, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pił idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti pił importanti. 6. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralitą indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalitą. 7. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |