1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione ed estrarre copia, secondo quanto previsto in materia dalla legge e dal regolamento, degli atti dell'amministrazione comunale, nonché dei suoi organismi strumentali e delle aziende municipali, delle istituzioni comunali e delle imprese concessionarie di servizi pubblici. 2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito regolamento. 4. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza, su apposito formulario fornito gratuitamente dal Comune. 5. L'ufficio relazioni con il pubblico, di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 165/2001, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e le delucidazioni che gli vengono richieste direttamente. 6. Ogni cittadino ha diritto di avere copia del presente statuto, dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale dell'amministrazione comunale, dietro pagamento dei soli costi di riproduzione della copia. 7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo. |