1. Il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori possono essere rimossi dalla carica con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno per i motivi di cui all'art. 142, comma 1 del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. 2. Il Prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59 del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni. |